Settore di appartenenza COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE Tipo di attività HOBBISTA Oggetto della domanda Richiesta Tesserino Hobbista
  • Inquadramento
      • Hobbisti e creativi: procedimento per il rilascio/rinnovo del tesserino

        I tesserini possono essere richiesti da:

        • residenti nel Comune di Ancona
        • chi è interessato a partecipare ai mercatini che si svolgono nella regione Marche ma residenti fuori regione

         

        Cosa posso fare:
        Il tesserino consente la partecipazione a mercatini esclusivamente destinati ad Hobbisti e Creativi, o a altre iniziative dove siano previsti appositi spazi, per un massimo di 12 manifestazione nel corso dell’anno.

        (Iniziative di durata superiore ad un giorno, ma continuative, sono considerate come singola manifestazione)

         

        Cosa occorre per il rilascio:

        • 2 marche da bollo da € 16,00
        • 2 foto tessera
        • Documento di riconoscimento / permesso di soggiorno
        • Versamento per diritti di segreteria di 25,00 € tramite: bonifico bancario intestato alla tesoreria del Comune di Ancona – Banca Intesa IBAN IT62S0306902609100000046082 oppure bollettino CCP n. 13275607 intestato alla tesoreria del Comune di Ancona

         

        Modalità di invio della domanda:

        Tempi e modalità per il rilascio:

        Il tesserino viene rilasciato in ca. 30 gg.

         

        Validità e rinnovo:
        Il tesserino ha una durata massima di 5 anni, anche non consecutivi, al termine dei quali non può più essere rinnovato e va restituito presso il Comune che lo ha rilasciato. 

        E’ necessaria la vidimazione annuale.

         

        Cosa occorre per la vidimazione:
        È necessario inserire la richiesta, tramite la seguente modulistica (Domanda vidimazione tesserini), tramite comunicazione generica dal portale SUAP.

        Riepilogo diritti di segreteria:

        • Rilascio/duplicato tesserino € 25,00
        • Vidimazione tesserino €15,00
         
         
         
        Art. 68 L.R. 22/2021

        1. I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono istituire mercatini dell'antiquariato e del collezionismo a cui partecipano:
        a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo;
        b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale;
        c) operatori artigianali, regolarmente iscritti nell'albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione;
        d) enti di solidarietà, associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui attività e presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di solidarietà e d'inclusione sociale.
        2. Gli operatori di cui alla lettera b) del comma 1 sono:
        a) hobbisti, soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di euro 300,00;
        b) creativi, soggetti che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione.
        3. Gli hobbisti ed i creativi devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni.
        4. Nel regolamento comunale di cui all'articolo 64 sono stabiliti anche:
        a) le caratteristiche del tesserino identificativo, le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti e la durata del tesserino;
        b) le modalità di vidimazione, di esposizione e di controllo;
        c) il numero di partecipazioni annuali ai mercatini di cui al comma 1.
        5. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo.
        6. La mancanza del tesserino di cui al comma 3 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 72, comma 3.
        7. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore ad euro 300,00, si applica la sanzione di cui all'articolo 72.

  • Normativa di riferimento
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      FonteRiferimentoAllegatoLink
      NazionaleDECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 n.59
      RegionaleLEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 22 - Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche

  • Ufficio e Organo competente
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