Per commercio su aree pubbliche in forma itinerante si intende la vendita svolta con banchi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Il trasferimento in gestione (per affitto d'azienda) o in proprietà (a seguito di successione, compravendita, donazione o atto equipollente) dell'azienda comporta di diritto il trasferimento dell'”autorizzazione amministrativa” (o altro titolo equipollente) a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che vi sia un effettivo trasferimento dell'azienda (atto pubblico o scrittura privata autenticata, atto di successione, ecc.) ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali (per il settore alimentare) previsti dalle norme vigenti.
L'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolta dalle imprese individuali, dalle società di persone, dalle società di capitali regolarmente costituite e dalle cooperative (art. 70 del Decreto legislativo 59/2010).