Settore di appartenenza STRUTTURE RICETTIVE (TURISMO) Tipo di attività Professioni Turistiche Oggetto della domanda Comunicazione Professioni Turistiche
  • Inquadramento
    • Le professioni turistiche riconducibili all’art. 46 della L.R. 9/2006 (Testo Unico in materia di Turismo) sono le seguenti:

      • Guida turistica;
      • Accompagnatore turistico;
      • Tecnico di comunicazione e marketing turistico;
      • Guida naturalistica o ambientale escursionistica.

      È guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, monumenti, musei, gallerie, mostre, esposizioni, scavi archeologici, luoghi di culto, ville, giardini ed ogni altro sito di interesse storico, artistico e culturale, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche e naturali, nonché quelle demo-etno-antropologiche e socio-economiche del territorio. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali della guida naturalistica o ambientale escursionistica.

      È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

      È tecnico di comunicazione e marketing turistico chi per professione collabora alla definizione degli obiettivi dell'attività turistica, analizzandone il mercato, e in particolare:

      1. a) determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali;
      2. b) cura i rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operators, esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing;
      3. c) organizza manifestazioni turistiche nell'area di propria competenza, curandone le pubbliche relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.

      È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o di interesse per l'educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con utilizzo di imbrachi tecnici, piccozza e ramponi. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide alpine.

      L'esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione. Per le guide turistiche l'abilitazione ha validità nel territorio della Provincia che l'ha rilasciata, per le guide naturalistiche ha validità nell'intero territorio regionale.

      L'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche si consegue mediante superamento del relativo esame di idoneità scritto e orale. Equivalgono all'abilitazione per l'esercizio delle professioni di cui all'articolo 46, commi 2, 3 e 4 della L.R. 9/2006, i titoli di studio indicati dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 725 del 29/06/2007. Le Province provvedono al riconoscimento dei titoli abilitanti, ad esclusione di quello relativo alla guida turistica, rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea o da altro Stato estero ai sensi della normativa statale e comunitaria vigente.

      Le guide turistiche abilitate sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie e i monumenti di proprietà della Regione e degli enti locali. Per i beni di proprietà dello Stato o di privati valgono le norme statali vigenti.

      Non sono soggetti all'obbligo dell'abilitazione di cui sopra:

      1. a) chi svolge alle dipendenze di pubbliche amministrazioni attività di illustrazione dei siti di proprietà dell'ente di appartenenza;
      2. b) chi svolge, a titolo gratuito e senza carattere di professionalità e abitualità, previa comunicazione al Comune interessato e nell’osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio e turismo, le attività di cui al presente capo esclusivamente in favore dei soci o iscritti agli enti o organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero ovvero per conto di enti od organismi senza scopo di lucro al fine di fornire informazioni di carattere generale sugli ambiti territoriali interessati e, per quelli ecclesiastici, sui siti e luoghi di particolare rilevanza storico-religiosa;
      3. c) chi svolge, in qualità di dipendente di agenzie di viaggio, attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
      4. d) chi svolge occasionalmente a titolo gratuito senza carattere di professionalità e abitualità, attività di accompagnamento ed assistenza in pellegrinaggi nei luoghi di culto promossi da organizzazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o pluriregionale aventi finalità esclusivamente religiose;
      5. e) chi svolge l'attività solo a fini educativi a titolo gratuito, senza continuità professionale, su progetto di associazioni scolastiche o di enti locali.

      I soggetti di cui alla presente scheda non possono comunque esercitare l'attività nei siti di particolare rilievo culturale nell'ambito del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale, individuati dalla Giunta regionale d'intesa con le competenti Soprintendenze, ai sensi della normativa statale.

      È vietato esercitare dietro compenso attività incompatibili con l'esercizio delle professioni di cui alla presente scheda nei confronti dei turisti. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.

      Le Province approvano, almeno ogni due anni:

      • il bando di esame per l'esercizio delle professioni turistiche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 725 del 29/06/2007;
      • i programmi dei corsi di formazione per le professioni turistiche di cui all'articolo 46, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 725 del 29/06/2007.

      La Provincia organizza:

      • almeno ogni triennio, corsi di aggiornamento per coloro che esercitano le professioni turistiche, in collaborazione con le categorie interessate;
      • almeno ogni biennio, corsi di aggiornamento per i soggetti preposti all'accertamento delle violazioni relative all'esercizio abusivo delle professioni turistiche.

      Modalità di presentazione

      Le attività relative alle professioni turistiche sono soggette alla presentazione di una Comunicazione al Comune, con indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata.

      L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della comunicazione al Comune competente. La comunicazione dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.

      Non sono soggetti all'obbligo della abilitazione professionale e della comunicazione di inizio attività:

      1. a) chi svolge alle dipendenze di pubbliche amministrazioni attività di illustrazione dei siti di proprietà dell'ente di appartenenza;
      2. b) chi svolge, a titolo gratuito e senza carattere di professionalità e abitualità, previa comunicazione al Comune interessato e nell'osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio e turismo, le attività di cui al presente capo esclusivamente in favore dei soci o iscritti agli enti o organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero;
      3. c) chi svolge, in qualità di dipendente di agenzie di viaggio, attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
      4. d) chi svolge occasionalmente a titolo gratuito senza carattere di professionalità e abitualità, attività di accompagnamento ed assistenza in pellegrinaggi nei luoghi di culto promossi da organizzazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o pluriregionale aventi finalità esclusivamente religiose;
      5. e) chi svolge l'attività solo a fini educativi a titolo gratuito, senza continuità professionale, su progetto di associazioni scolastiche o di enti locali.

  • Normativa di riferimento
    • FonteRiferimentoAllegatoLink
      RegionaleDGRM n. 725 del 29/06/2007 -REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ACCESSO E L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE E DELLA PROFESSIONE DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO.
      NazionaleLegge 29/03/2001 n. 135 . Riforma della legislazione nazionale del turismo.
      NazionaleDECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 n.59
      RegionaleCriteri ambientali per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).
      NazionaleD.P.C.M. 13/09/2002 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 Settembre 2002 Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazioNE, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

  • Ufficio e Organo competente
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