Le altre attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo previste dalla L.R. 9/2006 non rientranti tra le agenzie di viaggio e turismo sono:
- Organizzazione di viaggi da parte di associazioni senza scopo di lucro (art. 67)
- Organizzazione di viaggi in forma non professionale (art. 68)
Associazioni senza scopo di lucro: è istituito presso il servizio regionale competente l'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro con rappresentanza sul territorio regionale, costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, che svolgono sullo stesso territorio regionale le attività di organizzazione e vendita di viaggi e turismo a favore dei propri associati o appartenenti. Le associazioni iscritte nell'elenco sono autorizzate a svolgere l'attività, esclusivamente in conformità allo scopo per cui sono state costituite e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, previa stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 62 della L.R. 9/2006. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui sopra. Le associazioni iscritte indicano, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate ai soci dell'associazione. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura predisposti devono essere redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale e diffusi esclusivamente in ambito associativo. È vietata la pubblicizzazione tramite stampa o altri mezzi di comunicazione anche se l'organizzazione è curata da un'agenzia autorizzata, il cui nome deve essere citato assieme agli estremi dell'autorizzazione. Il legale rappresentante delle Associazioni senza scopo di lucro iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell’art. 67 della L.R. 9/2006, trasmette alla Giunta regionale e al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione contenente il programma di attività realizzato nell'anno trascorso e quello che si intende svolgere nell'anno successivo e ogni variazione intervenuta rispetto a quanto stabilito al comma 3 dell’art. 67 della L.R. 9/2006.
Organizzazione di viaggi in forma non professionale: gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali e ambientali che promuovono l'effettuazione di viaggi senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti non sono soggetti alle norme della L.R. 9/2006, purché l'attività sia svolta in forma occasionale comunque in numero massimo di quattro all'anno e per almeno due dei quali la durata del viaggio e soggiorno non superi i tre giorni.
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