Settore di appartenenza COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE Tipo di attività VENDITA AMBULANTE DI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO Oggetto della domanda Domanda per rilascio/rinnovo Licenza di vendita ambulante di strumenti da PUNTA E DA TAGLIO
  • Inquadramento
    • Per strumenti da punta e da taglio si intendono strumenti  e oggetti che, pur non essendo armi comuni, se impropriamente usati possono causare danni fisici.

      Il porto di tali oggetti non può essere vietato in modo assoluto, ma deve essere consentito per l'uso cui sono naturalmente destinati, giustificandone il motivo. 

      Ai sensi dell’art. 80 del R.D. n. 635/1940 (regolamento di esecuzione del TULPS) sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell’articolo 42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri: le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell’articolo 45 del R.D. n. 635/1940, cioè quelli che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

      Non sono, tuttavia, da comprendere fra detti strumenti:

      • i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza i centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;
      • i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci di lunghezza.

      Chi intende esercitare tale attività deve essere munito di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 43 e 92 del T.U.L.P.S.

      Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio è tenuto, ai sensi dell’art. 56 del   R.D. 635/1940, a far vidimare la licenza dal Comune.

      Del rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio e' data tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.

      Modalità di presentazione

      Per esercitare l’attività di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, ai sensi dell’art. 37 del R.D. 773/31, occorre presentare domanda al Comune, utilizzando l’apposita modulistica presente nel portale, esclusivamente in modalità telematica.

      Nella domanda va dichiarato il possesso dei requisiti morali ai sensi degli artt. 11, 43 e 92 del TULPS, la non sussistenza di cause di divieto o di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 (antimafia) e il possesso dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

      Il termine di conclusione del procedimento è di trenta giorni, decorsi inutilmente i quali la domanda si intende accolta, salvo nel caso in cui l’Amministrazione comunichi il provvedimento di diniego.

      Se la domanda non è regolare o completa, il responsabile del procedimento, richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa entro un termine comunque non superiore a trenta giorni, con sospensione dei termini del procedimento, avvisando che, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata.

  • Normativa di riferimento
    •  

      FonteRiferimentoAllegatoLink
      NazionaleREGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635
      NazionaleDECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 - Art. 163

  • Ufficio e Organo competente
torna all'inizio del contenuto