Per commercio su aree pubbliche in forma itinerante si intende la vendita svolta con banchi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. L'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolta da persone fisiche (imprese individuali), da società di persone o società di capitali regolarmente costituite e dalle cooperative (art. 70 del Decreto legislativo 59/2010). L’operatore in possesso di una vecchia autorizzazione amministrativa per la vendita in forma itinerante oppure di SCIA regolarmente presentata al Comune di competenza, è abilitato anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.