AVVISO

DAL 1 NOVEMBRE 2024 I DIRITTI DI SEGRETERIA NECESSARI PER L’INVIO  DELLE ISTANZE DOVRANNO ESSERE CORRISPOSTI CON IL “PAGO PA”  TRAMITE APPOSITO PASSO PRESENTE NELLA RICHIESTA ONLINE STESSA.

Settore di appartenenza STRUTTURE RICETTIVE (TURISMO) Tipo di attività attività ricettive rurali e residenze d'epoca Oggetto della domanda Segnalazione Certificata di Inizio Attivita'
Evento: Apertura
  • Inquadramento
    • DESCRIZIONE

       

      Le attività ricettive rurali (country house) e le residenze d’epoca sono normate nella Regione Marche dalla L.R. 9/2006 e dalla D.G.R. 1011/2007 e ss.mm.ii.; esse possono essere gestite esclusivamente in forma imprenditoriale.

       

      Ai sensi del comma 1 dell’art. 21 della citata legge regionale le country house sono attività ricettive rurali esercitate in fabbricati, siti nelle zone agricole definite dall’articolo 1 della L.R. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), o nei borghi rurali individuati dai Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

      Non rientrano tra le suddette le attività agrituristiche.

      Invece, ai sensi dell’art. 3 bis, dello stesso articolo, sono definite residenze d’epoca extra-alberghiere le strutture ricettive che offrono alloggio in camere o unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale, assoggettati ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

       

      Si rappresenta che, ai sensi della L.R. Marche n. 9/2006, le strutture devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale.

       

      Si rammenta, a tal proposito, che con D.G.R. n. 186 del 27/02/2006 sono state recepite a livello regionale le “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali” e che nella seduta del 7 maggio 2015 la Conferenza Stato -Regioni ha approvato le nuove Linee guida del Ministero della Salute per la prevenzione ed il controllo della legionellosi.

       

      PROCEDIMENTO

       

      Per avviare l’attività ricettiva di attività ricettive rurali e residenze d'epoca, qualora in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, sarà necessario presentare apposita SCIA tramite il portale SUAP, compilando il procedimento online dedicato e presente nella sezione: Procedimenti e modulistica – strutture ricettive (turismo) – attività ricettive rurali e residenze d'epoca - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - Evento: Apertura.

       

      Per la compilazione del procedimento online sono necessari SPID, PEC e firma digitale (in mancanza di tali elementi la pratica potrà essere inoltrata da un soggetto terzo, presentando procura debitamente sottoscritta).

       

      Allegati necessari al buon esito dell'istruttoria:

      - planimetria dei locali quotata ed in scala adeguata, con indicazione dei mq di ciascun locale interessato dall'attività;

      - certificato di agibilità dell'immobile o estremi identificativi dello stesso;

      - titolo che legittima la disponibilità dell'immobile (anche mediante autodichiarazione)

      - protocollo legionellosi a firma di un tecnico abilitato ai sensi della DGR Marche n. 186/06.

       

  • Normativa di riferimento
      • L.R. 9/2006 (art. 21)

      • D.G.R. 1011/2007 e ss.mm.ii

  • Ufficio e Organo competente
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