Settore di appartenenza STRUTTURE RICETTIVE (TURISMO) Tipo di attività attività ricettive rurali e residenze d'epoca Oggetto della domanda Segnalazione Certificata di Inizio Attivita'
  • Inquadramento
    • DESCRIZIONE

       

      Le attività ricettive rurali (country house) e le residenze d’epoca sono normate nella Regione Marche dalla L.R. 9/2006 e dalla D.G.R. 1011/2007 e ss.mm.ii.; esse possono essere gestite esclusivamente in forma imprenditoriale.

       

      Ai sensi del comma 1 dell’art. 21 della citata legge regionale le country house sono attività ricettive rurali esercitate in fabbricati, siti nelle zone agricole definite dall’articolo 1 della L.R. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), o nei borghi rurali individuati dai Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

      Non rientrano tra le suddette le attività agrituristiche.

      Invece, ai sensi dell’art. 3 bis, dello stesso articolo, sono definite residenze d’epoca extra-alberghiere le strutture ricettive che offrono alloggio in camere o unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale, assoggettati ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

       

      Si rappresenta che, ai sensi della L.R. Marche n. 9/2006, le strutture devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale.

       

      Si rammenta, a tal proposito, che con D.G.R. n. 186 del 27/02/2006 sono state recepite a livello regionale le “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali” e che nella seduta del 7 maggio 2015 la Conferenza Stato -Regioni ha approvato le nuove Linee guida del Ministero della Salute per la prevenzione ed il controllo della legionellosi.

       

      PROCEDIMENTO

       

      Per avviare l’attività ricettiva di attività ricettive rurali e residenze d'epoca, qualora in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, sarà necessario presentare apposita SCIA tramite il portale SUAP, compilando il procedimento online dedicato e presente nella sezione: Procedimenti e modulistica – strutture ricettive (turismo) – attività ricettive rurali e residenze d'epoca - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - Evento: Apertura.

       

      Per la compilazione del procedimento online sono necessari SPID, PEC e firma digitale (in mancanza di tali elementi la pratica potrà essere inoltrata da un soggetto terzo, presentando procura debitamente sottoscritta).

       

      Allegati necessari al buon esito dell'istruttoria:

      - planimetria dei locali quotata ed in scala adeguata, con indicazione dei mq di ciascun locale interessato dall'attività;

      - certificato di agibilità dell'immobile o estremi identificativi dello stesso;

      - titolo che legittima la disponibilità dell'immobile (anche mediante autodichiarazione)

      - protocollo legionellosi a firma di un tecnico abilitato ai sensi della DGR Marche n. 186/06.

       

      NORMATIVA DI RIFERIMENTO

       

      • L.R. 9/2006 (art. 21)

      • D.G.R. 1011/2007 e ss.mm.ii

  • Ufficio e Organo competente
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