Settore di appartenenza STRUTTURE RICETTIVE (TURISMO) Tipo di attività Agriturismo Oggetto della domanda Ittitturismo segnalazione Certificata di Inizio Attivita'
  • Inquadramento
    • DESCRIZIONE

       

      L'attività di ittiturismo è disciplinata dalla L.R. 33/2019 e dal R.R. 1/2021.

      Per ittiturismo, ai sensi della suddetta legge, si intende la pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria e cooperativa, nella quale sono ricomprese le attività:

      a) di ospitalità;

      b) di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione;

      c) didattiche, ricreative, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche.

      Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature, aree demaniali eventualmente in concessione o risorse normalmente impiegate per l'attività principale; possono essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli imprenditori. I fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività di ittiturismo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica. Tali fabbricati devono essere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

      L'esercizio dell'attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione di una SCIA al Comune nel quale si intende avviare l'attività.

      La SCIA, ai sensi dell'art. 8 del R.R. 1/2021 deve contenere:

      a) la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese attestante l'insussistenza di procedure fallimentari e il possesso e il numero della partita IVA;

      b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso della licenza di pesca professionale o allo svolgimento di attività di acquacoltura, con l'elenco delle imbarcazioni in armamento;

      c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti:

      1) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), né le cause di divieto all'esercizio dell'attività previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo);

      2) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in quanto applicabili;

      d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli estremi del titolo di disponibilità dei locali e delle aree utilizzate per l'attività di ittiturismo. Nel caso in cui l'imprenditore non sia proprietario degli immobili, è necessaria l'autorizzazione del proprietario sia allo svolgimento dell'attività di ittiturismo sia alla realizzazione degli interventi eventualmente previsti dal piano di cui alla lettera e);

      e) il piano aziendale, contenente, tra l'altro, l'attestazione relativa al rispetto del criterio di prevalenza di cui all'articolo 4, comma 1 bis, della l.r. 33/2019;

      f) la relazione a firma di un tecnico abilitato attestante le caratteristiche degli immobili e la relativa conformità dei locali alle norme vigenti;

      g) gli elaborati grafici redatti da un tecnico abilitato, in cui siano evidenziati gli spazi destinati all'ittiturismo con le relative destinazioni di utilizzo come: camere da letto, cucine, locali di somministrazione di alimenti e bevande;

      h) il certificato o la segnalazione certificata di agibilità degli immobili, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), completi delle dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici. In alternativa, la documentazione progettuale relativa agli interventi previsti per il conseguimento dell'agibilità;

      i) in caso di somministrazione di alimenti e bevande, la notifica sanitaria di cui all'articolo 10;

      l) l'eventuale documentazione soggetta alla concentrazione dei regimi amministrativi di cui all'articolo 19 bis della L. 241/1990.

      Presso la Giunta regionale è istituito l'elenco degli operatori ittiturismo.

       

      PROCEDIMENTO

       

      Per avviare l'attività di ittiturismo, qualora in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, sarà necessario presentare apposita segnalazione di inizio attività, tramite il portale SUAP, compilando il procedimento online dedicato e presente nella sezione: Procedimenti e modulistica – strutture ricettive (turismo) – ittiturismo – Ittitturismo segnalazione certificata di inizio attività, evento: apertura.

       

      Per la compilazione del procedimento online sono necessari SPID, PEC e firma digitale (in mancanza di tali elementi la pratica potrà essere inoltrata da un soggetto terzo, presentando procura debitamente sottoscritta).

       

      Allegati necessari al buon esito dell'istruttoria:

      - piano aziendale;

      - relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante le caratteristiche degli immobili e la relativa conformità dei locali alle vigenti norme;

      - elaborati grafici in scala adeguata (di norma 1:100) a firma di un tecnico abilitato, in cui siano evidenziati gli spazi destinati all’ittiturismo con le relative destinazioni (camere da letto, cucine, locali di ristorazione ecc.);

      - certificato o segnalazione certificata di agibilità degli immobili, ai sensi dell’art. 24 del DPR 380/2001, completi delle dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici o, in alternativa, documentazione progettuale relativa agli interventi previsti per il conseguimento dell’agibilità degli immobili;

      - in caso di somministrazione di alimenti e bevande: notifica sanitaria.

       

      NORMATIVA DI RIFERIMENTO

       

      • L.R. 33/2019

      • R.R. 1/2021

      • D.G.R. 384/2021 e relativi allegati

  • Ufficio e Organo competente
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