Settore di appartenenza STRUTTURE RICETTIVE (TURISMO) Tipo di attività Agriturismo Oggetto della domanda Segnalazione certificata di inizio Attivita' per l'esercizio dell'attivita' enoturistica
  • Inquadramento
    • DESCRIZIONE

       

      L'attività di enoturismo è disciplinata dalla L.R. 28/2021 e dalle D.G.R. 359 e 392 del 2022 (con i relativi allegati).

       

      Per attività enoturistiche si intendono:

      a) le attività formative ed informative, rivolte al pubblico e ai consumatori, delle produzioni vitivinicole del territorio e della conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività;

      b) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

       

      L'art. 3 della suddetta legge regionale contiene l'elenco degli operatori enoturistici e all'art. 4 sono definiti i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica.

      L'art. 6, comma 2, della stessa legge, stabilisce che l'abbinamento di alimenti ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e legati alle produzioni locali e tipiche della regione Marche.

       

      La D.G.R. 359/2022 individua le attività enoturistiche e disciplina le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, secondo quanto indicato nell’Allegato A alla stessa.

      Nello specifico, l'allegato A, specifica che l'attività di degustazione deve avvenire presso i locali aziendali ad essa dedicati o presso i punti vendita, o nei vigneti collegati all’azienda titolare dell’attività enoturistica, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. In esso, inoltre, si aggiunge che dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività e gli alimenti che prefigurano un servizio di ristorazione e si ribadisce che è vietato utilizzare per la degustazione alimenti caldi nonché il servizio assistito di somministrazione. Nello stesso allegato, infine, si precisa che, negli spazi adibiti ad attività di degustazione, può essere svolta anche attività di commercializzazione dei prodotti agricoli oggetto della degustazione stessa.

       

      La D.G.R. 392/2022 ed i relativi allegati A, B e C, contengono l'elenco delle tipologie degli alimenti da abbinare alla degustazione dei prodotti vitivinicoli, le modalità per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e quelle di iscrizione nell’Elenco Regionale degli Operatori Enoturistici (EROE).

       

      Da ultimo, con D.G.R. 1569/2022, si è provveduto all'approvazione del logo identificativo dell’attività enoturistica.

       

      PROCEDIMENTO

       

      Per esercitare l'attività enoturistica, qualora in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, sarà necessario presentare apposita SCIA tramite il portale SUAP, compilando il procedimento online dedicato e presente nella sezione: Procedimenti e modulistica – strutture ricettive (turismo) – enoturismo - segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività enoturistica, evento: apertura.

       

      Per la compilazione del procedimento online sono necessari SPID, PEC e firma digitale (in mancanza di tali elementi la pratica potrà essere inoltrata da un soggetto terzo, presentando procura debitamente sottoscritta).

       

       

      NORMATIVA DI RIFERIMENTO

       

      • L.R. 28/2021

      • D.G.R. 359/2022 e allegato A

      • D.G.R. 392/2022 e allegati A, B, C

       

  • Ufficio e Organo competente
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