Settore di appartenenza STRUTTURE RICETTIVE (TURISMO) Tipo di attività strutture ricettive alberghiere Oggetto della domanda Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Evento: Apertura
  • Inquadramento
    • DESCRIZIONE

       

      Sono strutture ricettive alberghiere, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 9/2006, gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione.

       

      Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, residenze d’epoca e condhotel.

       

      Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere e suite.

       

      Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o posto-cottura.

       

      Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, che forniscono alloggio in due o più stabili separati, purché ubicati nel borgo o nel centro storico, in cui possono essere dislocate le sale di uso comune e gli altri servizi accessori generali, compreso il servizio di ristorazione, distanti non oltre cinquecento

      metri dall'edificio principale in cui sono compresi almeno i servizi di ricevimento e portineria.

       

      Sono residenze d’epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale, assoggettati ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono alloggio in camere e unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina o punto cottura.

       

      Sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari o da parti di esse, ubicate nello stesso Comune, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività, nonché, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.

       

      Le strutture ricettive alberghiere assumono la denominazione aggiuntiva di annuale (A), quando sono aperte per l'intero arco dell'anno, quella di stagionale (S), quando sono aperte solo in determinati periodi dell'anno.

       

      In tali strutture possono essere effettuate le attività accessorie di cui all’art. 18 della L.R. 9/2006.

       

      La classificazione delle strutture ricettive è di competenza della Regione.

      I livelli di classificazione e i relativi requisiti sono contenuti nel modulo di classificazione scaricabile dal seguente link: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Modulistica-SUAP#15744_Turismo

       

       

      PROCEDIMENTO

       

      Per avviare l’attività di strutture ricettive alberghiere, qualora in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, sarà necessario presentare apposita SCIA tramite il portale SUAP, compilando il procedimento online dedicato e presente nella sezione: Procedimenti e modulistica – strutture ricettive (turismo) – strutture ricettive alberghiere - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - Evento: Apertura.

       

      Per la compilazione del procedimento online sono necessari SPID, PEC e firma digitale (in mancanza di tali elementi la pratica potrà essere inoltrata da un soggetto terzo, presentando procura debitamente sottoscritta).

       

      Nella SCIA l’interessato deve dichiarare di possedere i requisiti necessari all’esercizio dell’attività, ossia:

      il possesso in capo al titolare/gestore dei requisiti morali stabiliti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.;

      l’iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

      il possesso dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione;

      la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico sanitaria;

      la sussistenza della specifica destinazione d’uso urbanistica dei locali sede dell’attività;

      in caso di somministrazione di pasti e bevande, deve essere inoltre presentata la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari;

      ogni successiva variazione degli elementi contenuti nella SCIA deve essere segnalata al Comune.

       

      Allegati necessari al buon esito dell'istruttoria:

      - planimetria dei locali quotata ed in scala adeguata, con indicazione dei mq di ciascun locale interessato dall'attività;

      - certificato di agibilità dell'immobile o estremi identificativi dello stesso;

      - titolo che legittima la disponibilità dell'immobile (anche mediante autodichiarazione);

      - protocollo legionellosi a firma di un tecnico abilitato ai sensi della DGR Marche n. 186/06.

       

      NORMATIVA DI RIFERIMENTO

       

      • L.R. 9/2006 (art. 10)

      • D.G.R. 479/2007 e ss.mm.ii.

  • Ufficio e Organo competente
torna all'inizio del contenuto