Settore di appartenenza ACCESSO AGLI ATTI Tipo di attività ACCESSO AGLI ATTI Oggetto della domanda Richiesta di accesso documentale
  • Inquadramento
    • DESCRIZIONE

       

      L'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della L. 241/1990, costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

      Ai sensi della summenzionata legge per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi e per "interessati" si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; sono individuati come "controinteressati" tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

       

      L’art. 23 della L. 241/1990 definisce l’ambito di applicazione del diritto di accesso; l’art. 24, invece, ne disciplina i casi di esclusione.

       

      Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge e la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

       

      PROCEDIMENTO

       

      Per esercitare il diritto di accesso documentale sarà necessario presentare apposita richiesta tramite il portale SUAP, compilando il procedimento online dedicato e presente nella sezione: Procedimenti e modulistica – accesso agli atti – richiesta di accesso documentale.

       

      L’interessato, ai fini dell’ammissibilità della richiesta, dovrà indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e la ricerca e, contestualmente, nel dichiarare le proprie generalità, dovrà specificare l’interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.

       

      Per la compilazione del procedimento online sono necessari SPID, PEC e firma digitale (in mancanza di tali elementi la pratica potrà essere inoltrata da un soggetto terzo, presentando procura debitamente sottoscritta).

       

      Il procedimento si conclude di norma entro 30 giorni dalla richiesta, salvo sospensioni dei termini per integrazioni o altro.

  • Normativa di riferimento
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      • L. 241/1990 e ss.mm.ii. (artt. 22 e seguenti)

      • D.P.R. 184/2006

      • Regolamento del Comune di Ancona per l’esercizio del diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato

  • Ufficio e Organo competente
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