Settore di appartenenza ACCESSO AGLI ATTI Tipo di attività ACCESSO AGLI ATTI Oggetto della domanda Richiesta di accesso generalizzato
  • Inquadramento
    • DESCRIZIONE

       

      L’accesso civico cd. generalizzato consiste, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, nel diritto di chiunque di accedere, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del suddetto decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs. 33/2013.

       

      PROCEDIMENTO

       

      Per esercitare il diritto di accesso civico generalizzato sarà necessario presentare apposita richiesta tramite il portale SUAP, compilando il procedimento online dedicato e presente nella sezione: Procedimenti e modulistica – accesso agli atti – richiesta di accesso generalizzato.

       

      L’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non necessita di motivazione ed è gratuito. Restano fermi i limiti alla trasparenza previsti dal decreto trasparenza e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati sensibili e personali. La richiesta deve identificare i dati, le informazioni o i documenti di cui si chiede l’accesso; essa deve altresì contenere le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e la specifica della volontà di accedere alla mera presa visione ovvero all’estrazione di copia del documento richiesto, nonché l’indirizzo fisico e il recapito di posta elettronica certificata (PEC) personale, intestata esclusivamente all’istante, cui inviare quanto richiesto.

       

      Per la compilazione del procedimento online sono necessari SPID, PEC e firma digitale (in mancanza di tali elementi la pratica potrà essere inoltrata da un soggetto terzo, presentando procura debitamente sottoscritta).

       

      Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla richiesta.

       

      NORMATIVA

       

      • D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. (artt. 5 e seguenti)

      • Regolamento del Comune di Ancona per l’esercizio del diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato

       

  • Normativa di riferimento
    •  

  • Ufficio e Organo competente
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